Sicurezza sul lavoro
Banchine di carico: coordinare autisti, mezzi e operatori di magazzino
Nelle banchine di carico, chi conferma che un autocarro può ripartire? Immaginiamo un autista che riceva i documenti della consegna mentre un operatore sta ancora completando lo scarico: per il primo, l’attività potrebbe sembrare conclusa; per il secondo, il mezzo deve restare fermo.
Il problema non riguarda soltanto l’attenzione delle persone ma riguarda il modo in cui vengono organizzati arrivo, attesa, movimentazione delle merci e conclusione delle operazioni.
Documenti pronti e operazioni concluse non sono necessariamente la stessa cosa. Il coordinamento serve a evitare che ciascuno attribuisca un significato diverso a ciò che sta accadendo.
Banchine di carico: cosa richiede il D.Lgs. 81/2008
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, che collega la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adeguatezza delle attrezzature e all’organizzazione delle attività.
L’Allegato IV, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene disposizioni specifiche: banchine e rampe devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati; le banchine devono disporre delle uscite previste; le rampe devono offrire condizioni di sicurezza contro la caduta dei lavoratori. Lo stesso allegato disciplina la circolazione di persone e veicoli, considerando anche chi lavora nelle vicinanze.
Per il responsabile di magazzino, questo significa non esaminare soltanto lo spazio nel quale viene appoggiato un pallet. Occorre considerare anche come arrivano i mezzi, dove si trovano le persone e come vengono utilizzati gli accessi.
La banchina non è soltanto una struttura: è un punto nel quale si incontrano attività che devono essere organizzate insieme.
Prima dell’accesso: chiarire chi fa che cosa
Come buona prassi organizzativa, il confronto con il trasportatore dovrebbe precedere l’inizio delle operazioni.
Non serve necessariamente una procedura lunga. Serve che le informazioni rispondano alle domande che autisti e operatori incontrano realmente:
- Dove presentarsi e attendere: ingresso da utilizzare, riferimento del magazzino e assegnazione del punto di carico.
- Quali compiti svolgere: chi apre il vano di carico, chi gestisce i sistemi di fissaggio delle merci e chi effettua la movimentazione.
- Come comunicare: chi conferma l’avvio, come segnalare un problema e chi comunica la conclusione.
Questi elementi andrebbero condivisi anche quando le consegne sono frequenti. Immaginiamo che cambi l’autista oppure che la stessa merce arrivi su un veicolo diverso: le abitudini del personale non garantiscono che il nuovo interlocutore conosca l’organizzazione.
«Lo abbiamo sempre fatto così» non sostituisce un’informazione comprensibile per chi entra oggi.
Banchine di carico: dove attende l’autista
L’attesa dell’autista deve essere considerata nella valutazione delle interferenze con le operazioni del magazzino.
L’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008, punto 2.3, richiede misure organizzative per evitare la presenza di lavoratori a piedi nella zona di attività delle attrezzature semoventi. Quando tale presenza è necessaria per eseguire il lavoro, devono essere adottate misure appropriate per proteggerli.
Come buona prassi, è quindi utile individuare una posizione di attesa e un percorso per raggiungerla senza attraversare la movimentazione. Lo stesso ragionamento vale per l’accesso all’ufficio documenti e ai servizi.
Non esiste una risposta valida per ogni magazzino alla domanda «l’autista deve restare in cabina oppure scendere?». La soluzione deve essere coerente con l’attività, i rischi presenti e le modalità di coordinamento.
Un’indicazione vaga come «rimanga vicino al camion» non chiarisce quali zone siano accessibili e quali debbano rimanere libere.
👉 Approfondisci: Carrelli elevatori e viabilità interna: il rischio nasce spesso dagli incroci.
Verificare il collegamento tra veicolo, pedana e magazzino
L’autocarro accostato alla banchina non dimostra, da solo, che il collegamento sia adatto alle operazioni previste.
Come chiarisce INAIL nella pagina sulla scelta e messa a disposizione delle attrezzature, l’idoneità deve essere valutata rispetto al lavoro concreto, all’installazione e alle condizioni d’impiego. Attrezzature e dispositivi devono inoltre essere utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante.
Per una pedana di raccordo, cioè l’elemento che collega il magazzino al pianale, la verifica dovrebbe chiarire, per esempio:
- Compatibilità e portate: quali veicoli, mezzi di movimentazione e carichi sono previsti.
- Appoggi e superfici: condizioni del pianale, del raccordo e delle zone di passaggio.
- Configurazione d’uso: dislivelli, spazi disponibili e funzionamento delle protezioni.
Sono aspetti da esaminare insieme alle istruzioni tecniche, non una lista sufficiente a dichiarare idonea qualsiasi banchina.
La disponibilità della pedana non autorizza ad adattarla a un veicolo incompatibile o a compensare un problema con appoggi improvvisati.
Banchine di carico: prevenire movimenti e partenze premature
Durante il carico e lo scarico occorre considerare sia un movimento involontario del veicolo sia una partenza avviata prima della conclusione delle attività.
L’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 richiede misure tecniche e organizzative adeguate a ridurre i rischi nell’utilizzo delle attrezzature, considerando anche le interferenze con quelle già presenti. Applicato alla banchina, questo principio richiede di valutare come mantenere le condizioni necessarie durante tutta la movimentazione.
La scelta delle misure deve quindi mettere in relazione l’immobilizzazione del veicolo, l’utilizzo della pedana e le comunicazioni tra gli addetti. Non basta individuare un segnale: occorre stabilire chi lo può dare e dopo quali verifiche.
Come buona prassi, l’organizzazione dovrebbe distinguere chiaramente la chiusura amministrativa della consegna dalla conferma operativa che persone e attrezzature non siano più impegnate nel carico o nello scarico.
La partenza non dovrebbe dipendere dall’interpretazione personale di un gesto o dalla consegna di un documento.
Comunicare anche pause, problemi e cambi di operatore
Le istruzioni devono essere comprensibili. INAIL lo richiama nell’approfondimento su informazione, formazione e addestramento, che considera sia le condizioni normali d’impiego sia le situazioni anormali prevedibili e i rischi prodotti dalle attrezzature presenti nelle vicinanze.
Immaginiamo che lo scarico venga interrotto per un imballaggio danneggiato. L’operatore si allontana e viene sostituito da un collega. Nel frattempo, l’autista vede l’area momentaneamente libera.
In questo esempio, una buona organizzazione dovrebbe consentire a tutti di sapere che il lavoro è sospeso, non concluso.
È utile che le comunicazioni identifichino il mezzo interessato e la situazione effettiva, evitando formule indistinte come «tutto a posto». Anche l’eventuale difficoltà linguistica va affrontata con informazioni realmente comprensibili, non soltanto con la richiesta di una firma.
Banchine di carico e DUVRI: coordinarsi oltre il documento
Quando le attività coinvolgono imprese diverse, occorre verificare l’applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Nei casi previsti, sono richiesti informazione sui rischi presenti, cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro interessati.
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, deve essere predisposto quando richiesto dalla normativa. La sua necessità dipende dal rapporto contrattuale e dalle attività effettive, considerando anche i casi di esclusione.
Un’esclusione dall’obbligo del DUVRI non elimina gli obblighi applicabili di informazione, cooperazione e coordinamento, come precisato dal comma 3-bis introdotto dalle modifiche all’articolo 26.
Sul piano pratico, il confronto dovrebbe rendere chiari gli spazi utilizzabili, la distribuzione dei compiti e le modalità di comunicazione. Un documento archiviato non risponde, da solo, alla domanda dell’autista su dove attendere.
👉 Approfondisci: DUVRI e interferenze: quando due lavori sicuri diventano un rischio insieme.
Guasti, manutenzione e ruolo del preposto
Una pedana danneggiata o una protezione non funzionante richiedono una gestione dell’anomalia. Raccomandare di «fare più attenzione» non ripristina le condizioni dell’attrezzatura.
L’approfondimento INAIL su manutenzione e controlli ricorda che il datore di lavoro deve organizzarli avvalendosi di persone competenti, considerando anzitutto le istruzioni del fabbricante.
Il preposto ha inoltre precisi compiti di vigilanza e intervento. L’articolo 19, richiamato anche nell’interpello del Ministero del Lavoro n. 4/2024, prevede che, in presenza di carenze delle attrezzature o altre condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza, interrompa temporaneamente l’attività quando necessario e segnali tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Come buona prassi, deve essere chiaro anche come impedire ulteriori utilizzi e chi verifica le condizioni per la ripresa: una consegna urgente non modifica le caratteristiche dell’attrezzatura disponibile.
Coordinare le operazioni significa condividere le stesse informazioni
La domanda conclusiva per il responsabile di magazzino è semplice: autista e operatori saprebbero spiegare nello stesso modo quando iniziare, quando fermarsi e quando il mezzo può ripartire?
L’obbligo di prevenzione si traduce nella gestione di luoghi, attrezzature e interferenze. La buona prassi consiste nel rendere questo coordinamento comprensibile anche quando cambiano persone, mezzi o condizioni della consegna. La sicurezza della banchina non riguarda soltanto il modo in cui viene spostato un pallet. Riguarda anche ciò che permette di evitare che un’attività inizi mentre un’altra è ancora in corso.
Banchine di carico: autisti e magazzino seguono un’organizzazione condivisa?
Sicureos affianca le aziende nella valutazione dei rischi e nel coordinamento delle attività di carico e scarico, considerando mezzi, attrezzature, persone e condizioni effettive di lavoro.
- Analisi delle operazioni e delle interferenze nelle aree di carico.
- Supporto nella definizione di accessi, attese, comunicazioni e gestione delle anomalie.
- Aggiornamento del DVR e, quando previsto, del DUVRI, con misure coerenti con l’organizzazione aziendale.



