Normativa

Formazione dei neoassunti: i chiarimenti INL su avvio, scadenze e termine di 30 giorni

Per la formazione dei neoassunti avere un termine entro cui completare il percorso significa poter aspettare prima di organizzarlo?

È questo uno degli equivoci affrontati dalla nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, o INL. Il documento distingue la regola generale, la deroga prevista per alcuni settori e gli adempimenti necessari in caso di controlli e sospensione dell’attività.

Immaginiamo un’impresa che assuma un lavoratore e rinvii la prenotazione del corso perché «ci sono trenta giorni». Prima di ragionare sulla scadenza, occorre chiarire due aspetti: quella deroga si applica davvero all’attività? E riguarda l’inizio o la conclusione della formazione?

La distinzione è sostanziale: un termine per completare il percorso non è un’autorizzazione a rimandarne l’attivazione.

Formazione dei neoassunti: perché non si può più fare riferimento ai 60 giorni

La nota INL parte dall’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008: formazione e, quando previsto, addestramento specifico devono essere collegati alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione, nel caso di lavoro somministrato.

L’Ispettorato ricorda che il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una previsione che consentiva di completare il percorso entro sessanta giorni dall’assunzione. Questa possibilità era stata erroneamente interpretata come facoltà di rinviare anche l’avvio della formazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato tale previsione. Non è quindi corretto continuare a utilizzare i sessanta giorni come termine generale per formare i nuovi assunti.

La nota precisa inoltre che la regola generale considera formazione e addestramento specifico come attività che devono precedere l’impiego del lavoratore. La possibilità di completare successivamente il percorso riguarda soltanto la deroga settoriale espressamente prevista.

Per l’azienda, il calendario formativo deve essere coordinato con l’inserimento lavorativo, non organizzato come un’attività da recuperare quando sarà possibile.

Turismo e somministrazione: quando si applicano i 30 giorni

L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 198/2025, prevede un termine di trenta giorni per concludere la formazione e l’eventuale addestramento specifico nei seguenti ambiti:

Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro oppure dall’inizio dell’utilizzazione, quando il lavoratore è impiegato tramite somministrazione di lavoro.

La nota INL chiarisce che la deroga riguarda esclusivamente la conclusione delle attività. Il datore di lavoro o l’utilizzatore deve comunque attivarsi tempestivamente in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione.

Per i soli settori indicati, il lavoratore può quindi essere impiegato anche prima della conclusione dell’intero percorso di formazione generale e specifica, alle condizioni chiarite dall’Ispettorato. Questa possibilità non può essere estesa indistintamente a tutte le aziende considerate a basso rischio.

Formazione dei neoassunti: come documentare l’attivazione del percorso

Per i settori ammessi alla deroga, che cosa accade se il controllo avviene nei primi trenta giorni e il percorso non è ancora concluso?

La nota richiede di verificare se, in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione, siano state almeno avviate attività preparatorie agli obblighi di formazione e addestramento. Non si tratta di equiparare una prenotazione a un corso svolto, ma di documentare che l’azienda si è attivata tempestivamente.

Tra gli esempi indicati dall’INL rientrano:

  • Interlocuzioni con il soggetto formatore, finalizzate alla prenotazione dei corsi.
  • Richiesta di collaborazione a un organismo paritetico, secondo i riferimenti normativi e dell’Accordo richiamati nella nota.
  • Interlocuzioni con il docente formatore, quando il datore di lavoro intende organizzare direttamente i corsi secondo l’Accordo.
  • Interlocuzioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o RLS, sull’organizzazione della formazione.

Per i primi tre casi, il documento richiama l’utilizzo della posta elettronica certificata, cioè la PEC, o di altre modalità che garantiscano la data certa. L’elenco è esemplificativo: possono essere considerate anche altre evidenze idonee a dimostrare l’attivazione del percorso.

La data dell’attivazione conta, ma conta anche ciò che è stato effettivamente organizzato. Le comunicazioni devono riferirsi a un percorso destinato a concludersi nei termini applicabili, non a una generica intenzione di occuparsi della formazione.

Controlli nei primi trenta giorni e contratti di durata inferiore

Nel contesto della deroga settoriale, l’INL indica come procedere quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non esibisce gli attestati di conclusione.

Se mancano anche documenti idonei a dimostrare l’avvio del percorso, il personale ispettivo contesta la violazione dell’articolo 37, comma 1, e impartisce la relativa prescrizione. La conclusione della formazione deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro trenta giorni dall’assunzione.

Il controllo non fa ripartire il termine da zero. Il riferimento resta la data di assunzione, non quella dell’accesso ispettivo.

La nota affronta anche i contratti inferiori a trenta giorni: in questi casi, la conclusione della formazione deve avvenire con tempi coerenti con la durata del rapporto. Non è prevista una nuova scadenza standard da applicare indistintamente a tutti i contratti brevi.

La durata ridotta del rapporto, quindi, non giustifica il rinvio automatico della formazione a un momento successivo alla sua conclusione.

L’informazione deve precedere l’impiego del lavoratore

Un passaggio della nota merita particolare attenzione: la deroga non elimina l’obbligo di informare il lavoratore prima di impiegarlo, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

Occorre quindi tenere distinti l’informazione iniziale e il completamento del percorso formativo.

Nei settori interessati, la possibilità di concludere formazione e addestramento entro trenta giorni non consente di rimandare al corso anche l’informazione necessaria prima dell’inizio del lavoro.

“Il corso è prenotato” non risponde alla domanda “il lavoratore è stato informato prima di essere impiegato?”.

👉 Approfondisci: Informazione ai lavoratori: cosa deve restare chiaro dopo la riunione.

Formazione dei neoassunti: distinguere revoca della sospensione e prescrizione

La nota interviene anche sulle indicazioni per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale adottata per lavoro irregolare.

In questo caso, la regolarizzazione non riguarda soltanto il rapporto di lavoro: comprende anche gli obblighi di salute e sicurezza riferiti ai lavoratori interessati, ossia formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

Per il profilo formativo, l’INL aggiorna le indicazioni della circolare n. 3/2021:

  • Ai fini della revoca della sospensione, è sufficiente programmare la formazione in modo che si concluda nel più breve tempo possibile.
  • Nel verbale di prescrizione, il termine per regolarizzare non deve superare il tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi. Non si utilizza più il precedente riferimento ai sessanta giorni.

Per le imprese comprese nella deroga settoriale, la programmazione deve rispettare anche il limite dei trenta giorni dall’assunzione.

La distinzione conclusiva è netta: per dimostrare l’adempimento della prescrizione occorre provare che la formazione è stata conclusa, attraverso gli attestati. Per la revoca della sospensione, limitatamente al profilo formativo trattato dalla nota, può invece essere sufficiente documentare la prenotazione di corsi che terminino nei tempi richiesti.

Questo non significa che una prenotazione risolva ogni condizione necessaria alla revoca o che l’obbligo formativo sia già assolto. Programmare e completare restano due momenti differenti.

Un esempio: l’inserimento di un addetto in un ristorante

Immaginiamo un ristorante che assuma un nuovo addetto.

Una gestione basata soltanto sulla frase «abbiamo trenta giorni» potrebbe portare a rinviare ogni iniziativa, senza contatti con il formatore e senza una data prevista per completare il percorso.

Una diversa organizzazione può partire subito dal confronto con il soggetto formatore, dalla definizione delle attività necessarie e dalla pianificazione della loro conclusione. Le comunicazioni vengono conservate e il lavoratore riceve l’informazione prima di essere impiegato.

L’esempio non descrive una procedura universale né dimostra, da solo, che tutti gli obblighi siano soddisfatti. Aiuta però a distinguere un percorso tempestivamente organizzato da un adempimento lasciato in sospeso.

Come buona prassi, è utile che chi gestisce l’assunzione e chi organizza la formazione condividano le stesse informazioni: data di ingresso, durata del contratto, mansione prevista e calendario delle attività.

👉 Approfondisci: Lavoratori neoassunti: perché i primi giorni sono una fase critica per la sicurezza.

Formazione dei neoassunti: organizzare l’inserimento, non soltanto la scadenza

Le indicazioni dell’INL richiedono di non sovrapporre tre situazioni: la regola generale, la deroga per i settori espressamente individuati e le condizioni di regolarizzazione durante l’attività ispettiva.

L’obbligo normativo riguarda l’attivazione e il completamento delle attività secondo la disciplina applicabile. La buona prassi organizzativa consiste nel collegare assunzione, informazione, formazione, eventuale addestramento e documentazione, senza aspettare che una scadenza diventi urgente.

La domanda utile per l’azienda non è soltanto «entro quando dobbiamo avere l’attestato?».

È anche: «che cosa abbiamo già organizzato perché il lavoratore venga inserito rispettando gli obblighi fin dall’inizio?» Un calendario definito e documenti coerenti aiutano a rendere visibile questo percorso. Non sostituiscono, però, le attività che devono essere effettivamente svolte.

Formazione dei neoassunti: il percorso è organizzato fin dall’inserimento?

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