Normativa

Circolare VVF 674/2026: chiarimenti sulla gestione dell’emergenza antincendio nei locali con intrattenimento

Negli ultimi anni molte attività di somministrazione quali bar o ristoranti hanno modificato, anche solo parzialmente, le proprie modalità di esercizio: musica dal vivo, eventi occasionali, intrattenimento serale. Questi cambiamenti, seppur percepiti come marginali, incidono in modo diretto sull’assetto della sicurezza, in particolare sulla gestione dell’emergenza antincendio nei locali con intrattenimento.

La recente circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ( prot. n. 674 del 15 gennaio 2026) interviene su questo aspetto, fornendo chiarimenti applicativi su un tema spesso frainteso: la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione dell’emergenza antincendio sono strumenti distinti, con finalità e perimetri diversi, che non possono essere sovrapposti.

Il contesto normativo e organizzativo della prevenzione incendi

La recente circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha fornito chiarimenti fondamentali per distinguere le attività di ristorazione dai locali di pubblico spettacolo. Dal punto di vista amministrativo, bar e ristoranti non rientrano automaticamente tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. Questo dato, tuttavia, riguarda esclusivamente l’assoggettabilità ai procedimenti autorizzativi dei Vigili del Fuoco e non esaurisce il tema della sicurezza antincendio.

La circolare chiarisce che la corretta gestione della sicurezza deve essere valutata in funzione:

  • delle modalità reali di utilizzo dei locali;
  • dell’affollamento effettivo;
  • della presenza di pubblico;
  • delle condizioni di esodo e di gestione dell’emergenza.

Ne deriva che l’assenza di assoggettamento non equivale all’assenza di obblighi organizzativi o gestionali.

I 10 punti salienti della Nuova Circolare

Ecco tutto quello che devi sapere per essere in regola.

  • Bar e Ristoranti “Liberi” dal DPR 151/2011: in genere, queste attività non sono soggette ai controlli obbligatori dei Vigili del Fuoco perché non incluse nell’Allegato I del decreto.
  •  Limite dei 116 kW: Un ristorante diventa “soggetto” ai controlli se i suoi impianti di produzione calore (cucine, caldaie) superano la potenzialità di 116 kW.
  • Musica dal Vivo e Karaoke: Sono ammessi nei pubblici esercizi senza trasformarli in locali di spettacolo, purché l’attività sia accessoria e non prevalente rispetto al servizio di cibo e bevande.
  • No alle “Sale Allestite”: Per restare nell’ambito della ristorazione, non devono esserci sale appositamente allestite per le esibizioni.
  • Il limite delle 100 Persone: La capienza della sala dove si svolge l’intrattenimento non deve superare le 100 persone.
  • Quando Scatta l’Attività 65: Se il locale ha una capienza superiore a 100 persone o una superficie oltre i 200 m², e l’intrattenimento è prevalente, viene inquadrato come locale di pubblico spettacolo.
  • Valutazione del Rischio Obbligatoria: Anche se non soggetto a controlli, la sicurezza antincendio deve essere garantita da una valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.
  • Il “Minicodice” per i piccoli: per i locali a basso rischio, la progettazione segue i criteri semplificati dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.
  • Nuova Soglia per il Piano di Emergenza: È obbligatorio redigere un piano di emergenza se nel locale sono presenti contemporaneamente più di 50 persone, inclusi i clienti.
  • Addetti Antincendio “Attivi”: Chi si occupa della sicurezza non deve solo gestire le fiamme, ma prevenire comportamenti rischiosi degli avventori, come il fumo o l’uso di fiamme libere.
  • Impatto Pratico per Aziende, Datori di Lavoro e RSPP

L’applicazione di questi indirizzi modifica radicalmente la gestione della sicurezza in azienda:

  • Gestione degli “Occupanti”: la normativa ora assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, non solo i dipendenti. RSPP e datori di lavoro devono calcolare l’affollamento considerando sistematicamente clienti e visitatori;
  • DVR vs. Sicurezza Antincendio: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rimane focalizzato sulla tutela dei lavoratori e sui rischi professionali. La gestione della sicurezza antincendio, invece, deve ora seguire un approccio inclusivo, garantendo la protezione di chiunque si trovi nel locale;
  • Pianificazione Inclusiva: il piano di emergenza deve contenere obbligatoriamente indicazioni specifiche per persone con esigenze speciali;
  • Sorveglianza Operativa: gli addetti antincendio devono essere formati per monitorare attivamente il layout del locale e il comportamento dei clienti, assicurando che non vengano create condizioni di innesco.

Le implicazioni tecniche della presenza di pubblico

La presenza di pubblico modifica in modo sostanziale il profilo di rischio dell’attività, soprattutto in caso di emergenza incendio.

Dal punto di vista tecnico-organizzativo infatti questo comporta la necessità di considerare:

  • carichi di affollamento reali, non teorici;
  • capacità di deflusso delle vie di esodo;
  • chiarezza e percepibilità della segnaletica;
  • ruolo attivo del personale nella gestione dell’emergenza;
  • possibilità di presenza di soggetti non autosufficienti.

La circolare sottolinea che tali aspetti devono essere valutati indipendentemente dall’assoggettabilità dell’attività al D.P.R. 151/2011 perché incidono direttamente sull’efficacia della gestione dell’emergenza.

Obblighi e chiarimenti applicativi sul piano di emergenza

Un passaggio centrale del documento riguarda l’obbligo di predisporre un piano di emergenza.

Per tale motivo la circolare chiarisce che l’obbligo non discende esclusivamente dalla classificazione dell’attività ai fini della prevenzione incendi ma da una serie di fattori oggettivi tra cui:

  • numero di lavoratori;
  • presenza di pubblico;
  • complessità degli ambienti;
  • condizioni di affollamento.

Questo chiarimento ha un impatto rilevante sulle attività di somministrazione, dove spesso la gestione dell’emergenza viene ridotta a un adempimento secondario o meramente documentale.

Buona prassi organizzativa e integrazione dei sistemi di sicurezza

Dal punto di vista HSE il messaggio della circolare è chiaro: la prevenzione efficace nasce quando valutazione dei rischi, gestione dell’emergenza e organizzazione reale dell’attività sono coerenti tra loro.

In termini pratici, questo implica:

  • evitare approcci standardizzati;
  • rileggere periodicamente l’organizzazione alla luce delle modalità di esercizio;
  • verificare che le procedure di emergenza siano realistiche e applicabili;
  • garantire che il personale sia consapevole del proprio ruolo anche in presenza di pubblico.

Riferimenti normativi di coordinamento

I chiarimenti applicativi si collocano nel quadro normativo definito da:

con l’obiettivo di rafforzare la coerenza tra adempimenti formali e gestione effettiva della sicurezza.

Distinguere i piani per garantire una sicurezza reale

Quando cambiano le modalità di esercizio di un’attività aperta al pubblico, è necessario interrogarsi non solo sulla conformità amministrativa ma sulla tenuta complessiva del sistema di sicurezza.

Distinguere correttamente tra valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio è un passaggio fondamentale per evitare zone d’ombra organizzative e garantire una tutela reale di tutte le persone presenti.

Linee guida dei Vigili del Fuoco sull'emergenza anticendio nei locali con intrattenimento.

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