Normativa
Batterie al litio e incendi: cosa cambia con la Classe L e cosa devono fare oggi le aziende
La diffusione delle batterie al litio sta modificando in modo concreto il profilo di rischio incendio in molti ambienti di lavoro.
La questione non riguarda semplicemente i dispositivi portatili ma in maniera più estesa:
- magazzini logistici con elevata densità di elettronica
- data center
- parcheggi con colonnine di ricarica
- sistemi di accumulo energetico (BESS)
- flotte aziendali elettriche
In questo contesto gli strumenti tradizionali di prevenzione antincendio non sono più sempre adeguati: proprio da questa criticità nasce un aggiornamento normativo rilevante.
Il contesto normativo: nasce la Classe di fuoco L
Con la pubblicazione della ISO 3941:2026, viene introdotta una nuova classificazione degli incendi:
👉 Classe L – incendi da batterie agli ioni di litio
Questa nuova classe affianca quelle già esistenti (A, B, C, D, F), ma introduce un concetto fondamentale ovvero che gli incendi da batterie non sono assimilabili a quelli tradizionali.
La norma riconosce formalmente che:
- l’incendio è interno alla cella
- può autoalimentarsi
- può riattivarsi nel tempo
- non dipende dall’ossigeno esterno
Questo comporta una conseguenza diretta: le strategie antincendio devono essere riviste
Cambia l’obiettivo della prevenzione
La ISO 3941:2026 introduce quindi un cambio tecnico molto chiaro: non basta più spegnere la fiamma; bisogna controllare il fenomeno termico.
Il fenomeno del thermal runaway (fuga termica) è quello al centro dell’interesse normativo perché:
- genera calore in modo autonomo
- produce gas infiammabili
- può liberare ossigeno
- può riattivarsi anche dopo lo spegnimento apparente
Questo significa che un incendio può sembrare estinto… ma non esserlo del tutto.
Per questo motivo la norma introduce nuovi criteri quali il raffreddamento profondo, la stabilizzazione termica e il monitoraggio della riaccensione.
Cosa cambia davvero per le aziende
È importante comprendere che questo aggiornamento normativo non è teorico ma ha impatti diretti sugli obblighi aziendali
In particolare le aziende che gestiscono batterie o dispositivi elettronici devono intervenire su più livelli.
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Valutazione del rischio: non più generica
Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti.
Oggi questo include anche il rischio elettrochimico da batterie.
La ISO 3941:2026 richiede esplicitamente che:
- il rischio da batterie venga considerato separatamente
- non venga assimilato a Classe A o D
- sia valutato in funzione di quantità, tipologia e configurazione
Normativamente le aziende sono obbligate ad aggiornare il DVR quando cambia il rischio.
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Dotazioni antincendio: non più standard
Uno dei punti più critici riguarda gli estintori.
La norma è chiara:
👉 un estintore Classe A o B non è automaticamente idoneo per Classe L
Per essere conforme un presidio deve:
- superare test specifici ISO
- dimostrare capacità di raffreddamento
- prevenire la riaccensione
Le aziende devono quindi verificare se gli estintori presenti sono adeguati al rischio reale.
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Manutenzione e controllo delle attrezzature
L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone:
- idoneità
- manutenzione
- controllo periodico delle attrezzature
Nel caso della Classe L questo assume un significato ancora più ampio perché da questo momento in poi non basta avere l’estintore ma questo deve essere:
- idoneo alla tipologia di incendio
- mantenuto efficiente
- coerente con il rischio presente
La ISO 3941:2026 introduce quindi un criterio tecnico nuovo: la scelta del presidio diventa parte della valutazione del rischio.
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Stoccaggio e organizzazione degli ambienti
Un altro aspetto centrale riguarda la gestione degli spazi:
la norma tecnica evidenzia infatti che lo stoccaggio delle batterie richiede compartimentazione degli ambienti, separazione da materiali combustibili, monitoraggio termico continuo e gestione del rischio di propagazione.
👉 Questo vale in particolare per:
- magazzini
- logistica
- data center
- parcheggi con ricarica
👉 Il layout aziendale diventa quindi parte della sicurezza antincendio.
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Formazione: cambia il contenuto
Le nuove novità normative introdotte dalla ISO 3941:2026 coinvolgono anche l’aspetto formativo: l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti l’obbligo di formazione e con l’introduzione della Classe L cambia giocoforza anche il contenuto della formazione.
Questo perché:
- gli incendi da batterie si comportano in modo diverso
- le modalità di intervento cambiano
- i rischi di riaccensione sono più elevati
Buona prassi sarebbe quella di avviare una formazione specifica su rischio batterie e gestione emergenze.
Il punto chiave: dalla conformità formale alla coerenza reale
La ISO 3941:2026 segna quindi un passaggio molto chiaro che sancisce lo spostamento dalla sicurezza “standardizzata” alla sicurezza “specifica per il rischio”
Questo significa che:
- non tutte le aziende devono fare le stesse cose
- ma ogni azienda deve fare le cose giuste rispetto al proprio rischio
Il problema quindi non è avere gli estintori ma è avere quelli giusti per quel rischio.
Cosa devono fare oggi le aziende (in sintesi)
Alla luce del nuovo quadro tecnico e normativo, le azioni fondamentali sono:
- verificare la presenza di batterie e il livello di rischio
- aggiornare la valutazione del rischio (DVR)
- controllare la conformità delle dotazioni antincendio
- introdurre presidi certificati per Classe L, se necessario
- rivedere layout e condizioni di stoccaggio
- aggiornare la formazione del personale
👉 Non è un adempimento formale, ma un adeguamento tecnico.
Adeguarsi oggi: perché aggiornare il sistema di prevenzione
La diffusione delle batterie al litio sta cambiando concretamente il modo di gestire la sicurezza antincendio: non si tratta di aggiornare un presidio ma di aggiornare il sistema.
Se la tua azienda gestisce:
- dispositivi elettronici
- sistemi di accumulo
- parcheggi con ricarica
è il momento di verificare se le misure attuali sono davvero adeguate.
Il tuo DVR considera il rischio batterie al litio?
Con l’introduzione della Classe L, le aziende devono verificare se le misure antincendio sono davvero adeguate al rischio reale.
- Valutazione del rischio e aggiornamento DVR
- Verifica dotazioni antincendio (estintori)
- Indicazioni su adeguamenti e formazione
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