Normativa
Formazione e addestramento: differenze operative e responsabilità
Nel linguaggio comune i termini formazione e addestramento vengono spesso utilizzati come sinonimi. Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, invece, si tratta di due obblighi distinti, con finalità, modalità e responsabilità diverse, chiaramente definite dal D.Lgs. 81/2008.
Solo quando formazione e addestramento sono progettati in modo coerente con l’organizzazione del lavoro, con le attrezzature effettivamente utilizzate e con i rischi reali, la sicurezza smette di essere un adempimento formale e diventa pratica quotidiana.
Il rischio più frequente è proprio quello di confondere i due concetti, arrivando a considerarli intercambiabili. Questo equivoco può generare criticità organizzative, una prevenzione inefficace e, nei casi più gravi, responsabilità in caso di infortunio. Comprendere quando è sufficiente la formazione, quando è obbligatorio l’addestramento e come integrarli correttamente è un passaggio essenziale per rendere la prevenzione realmente efficace.
Formazione e addestramento: il quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina formazione e addestramento in più articoli, in particolare:
- art. 2 – definizioni di informazione, formazione e addestramento
- artt. 36 e 37 – obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- art. 71 – uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro
- Accordi Stato-Regioni in materia di formazione (lavoratori, preposti, dirigenti e attrezzature)
Già dalle definizioni emerge una differenza sostanziale:
- la formazione è un processo educativo finalizzato a fornire conoscenze
- l’addestramento è un’attività pratica, svolta sul lavoro o in contesti operativi simulati, finalizzata a far acquisire abilità operative concrete
Cos’è la formazione: obiettivi e limiti
In primo luogo, la formazione ha l’obiettivo di mettere il lavoratore nelle condizioni di:
-
anzitutto, comprendere i rischi presenti nell’attività svolta
-
inoltre, conoscere le misure di prevenzione e protezione
-
infine, acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella sicurezza
A titolo di esempio, rientrano tra le principali attività di formazione:
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tra i più comuni, i corsi per lavoratori a rischio basso, medio o alto
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in aggiunta, la formazione specifica per mansione
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così come, la formazione per preposti e dirigenti
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non da ultimo, gli aggiornamenti periodici
Ad ogni modo la formazione, pur essendo indispensabile, non risulta sufficiente quando il rischio è legato a gesti tecnici, manovre operative, utilizzo di attrezzature o procedure complesse. In tali casi, in assenza di un adeguato addestramento, la conoscenza resta prevalentemente teorica e pertanto non si traduce automaticamente in un comportamento sicuro.
Cos’è l’addestramento e quando diventa obbligatorio
L’addestramento riguarda il saper fare.
Il D.Lgs. 81/2008 lo rende obbligatorio ogni volta che il lavoratore deve:
- utilizzare attrezzature di lavoro
- operare con macchine o impianti complessi
- eseguire procedure operative a rischio
- indossare e utilizzare correttamente i DPI, in particolare quelli di III categoria
L’addestramento deve essere:
- pratico
- specifico per mansione e attrezzatura
- svolto da persona esperta
- documentato
Non è sufficiente spiegare “come si fa”. Il lavoratore deve provare, ripetere e dimostrare di saper operare correttamente. In altre parole, deve acquisire manualità e sicurezza attraverso l’esperienza diretta.
Alcuni esempi pratici: formazione e addestramento a confronto
Settore edilizia
- Formazione: corso sui rischi di caduta dall’alto e sulle procedure di sicurezza.
- Addestramento: utilizzo pratico dei sistemi anticaduta, corretto indossamento di imbracature e uso delle linee vita.
Magazzini e logistica
- Formazione: rischi da movimentazione manuale dei carichi e principi ergonomici.
- Addestramento: utilizzo reale di transpallet e carrelli elevatori, tecniche corrette di presa e movimentazione.
Industria manifatturiera
- Formazione: rischi meccanici e procedure di sicurezza generali.
- Addestramento: avviamento, arresto, pulizia e manutenzione in sicurezza di una specifica macchina.
Sanità e assistenza
- Formazione: rischi biologici e da movimentazione dei pazienti.
- Addestramento: tecniche di sollevamento assistito, uso degli ausili e gestione delle emergenze.
Formazione e addestramento: le responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che formazione e addestramento siano:
- adeguati al livello di rischio
- specifici per la mansione svolta
- effettivamente erogati
- verificabili e tracciabili
Un corso frequentato ma non coerente con l’attività reale non tutela né il lavoratore né l’azienda.
In caso di infortunio, una delle prime verifiche riguarda proprio:
- Coerenza tra DVR, mansione e formazione
- Presenza o meno di addestramento pratico;
- Efficacia complessiva delle misure adottate
Perché la differenza conta davvero
Molti infortuni sono riconducibili a:
- gesti errati
- utilizzo improprio delle attrezzature
- manovre eseguite “come si è sempre fatto”
In molti casi, la formazione era presente, tuttavia mancava l’addestramento, oppure quest’ultimo era stato svolto in modo puramente formale. Di conseguenza, separare concettualmente formazione e addestramento rappresenta un errore. Al contrario, integrarli correttamente costituisce una delle leve più efficaci per ridurre il rischio reale. Infatti, formazione e addestramento non sono alternative, bensì due strumenti complementari della prevenzione: la formazione costruisce consapevolezza, mentre l’addestramento costruisce comportamento sicuro.
Per questo motivo, tali interventi non nascono da pacchetti standard, ma piuttosto da percorsi progettati sui rischi reali, in relazione alle mansioni svolte e alle attrezzature effettivamente utilizzate.
Formazione e addestramento efficaci richiedono progettazione, coerenza con il DVR e forte integrazione con le attività reali svolte in azienda.
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